Qualora il CLIENTE intenda contestare la congruità di uno degli elementi consegnati, è fatto obbligo di darne avviso scritto come specificato nel paragrafo “Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti”; in caso contrario tale elemento è da considerarsi accettato per intero.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (b) – Applicabilità delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti; Art. 3 (d) – Mancato pagamento nei termini e assoggettamento a procedure concorsuali; Art. 3 (e) – Divieto di compensazioni, trattenute o riduzioni; Art. 4 -Termini di consegna; Art. 5 – Dovere di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 7 – Limitazione della responsabilità; Art. 8 – Riserva di proprietà; Art. 10 -Legge applicabile; Art. 11 – Foro competente.